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Il gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato)

In quali procedimenti civili spetta, a quali condizioni e come si ottiene l’assistenza di un avvocato a carico dello Stato.
Testo a cura dell’Avv. Maria Nunzia Garito. Aggiornato il 31 ottobre 2026.

1. Ambito di applicabilità: giudizi ordinari, volontaria giurisdizione e ADR

Ai sensi dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato nel processo civile (oltre che in quello amministrativo, contabile e tributario) e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente, a condizione che le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
L’art. 75 del D.P.R. n. 115/2002 precisa l’estensione oggettiva del beneficio:
  • Validità generale: l’ammissione è valida “per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse” (art. 75, comma 1). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale estensione copre anche fasi incidentali come il regolamento preventivo di giurisdizione o il procedimento di opposizione alla revoca del beneficio stesso (Cass. n. 35691/2022).
  • Fasi esecutive e giudizi straordinari: la disciplina si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei procedimenti relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (inclusa la procedura di verifica dei crediti), sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75, comma 2).

Procedimenti in cui la difesa tecnica non è obbligatoria

Un principio consolidato della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 11858/2020; Cass. n. 15175/2019; Cass. n. 30069/2017) stabilisce che il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile e di volontaria giurisdizione anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria (ad esempio nelle cause di modico valore dinanzi al Giudice di Pace ex artt. 82 e 318 c.p.c.). L’istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla giustizia, tutelando anche il non abbiente che, pur potendo stare in giudizio personalmente, ritenga di non essere in grado di operare da sé e richieda un avvocato per essere consigliato sulla consistenza dei propri diritti.

Estensione a mediazione e negoziazione assistita (riforma Cartabia)

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2022 e del recepimento normativo operato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il patrocinio a spese dello Stato è assicurato alla parte non abbiente anche per l’assistenza dell’avvocato:
  • nel procedimento di mediazione obbligatoria (ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010), se è raggiunto l’accordo di conciliazione (artt. 15-bis e ss. D.Lgs. n. 28/2010, introdotti dall’art. 7 D.Lgs. n. 149/2022). Inoltre, alla parte ammessa non sono dovute le indennità di mediazione;
  • nel procedimento di negoziazione assistita obbligatoria (ex art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014), se è raggiunto l’accordo (artt. 11-bis e ss. D.L. n. 132/2014, introdotti dall’art. 9 D.Lgs. n. 149/2022).

2. Presupposti soggettivi e oggettivi di ammissione

Per accedere al beneficio in sede civile devono concorrere requisiti reddituali (soggettivi) e di merito (oggettivi):
  • Condizioni reddituali (non abbienza): può essere ammesso chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito (IRPEF), risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ai limiti stabiliti dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 115/2002, periodicamente aggiornati (e computando, ove previsto, il reddito dei familiari conviventi con il relativo innalzamento della soglia). La giurisprudenza ha precisato che ai fini della valutazione rileva esclusivamente il reddito imponibile ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002, mentre non è idonea l’attestazione ISEE. In alcune materie speciali, come i giudizi di convalida del trattenimento o espulsione dello straniero ex D.Lgs. n. 286/1998, l’ammissione avviene ex lege in via automatica.
Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio nel 2026 è fissato a € 13.659,64 annui imponibili, come stabilito dal Ministero della Giustizia.
  • Non manifesta infondatezza delle ragioni: ai sensi dell’art. 74, comma 2, le ragioni della parte istante devono risultare “non manifestamente infondate”. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, tale requisito va valutato ex ante sulla base della lettura dell’atto, ritenendosi manifestamente infondata solo la pretesa ictu oculi insostenibile, senza confondere tale vaglio preliminare con il rigetto nel merito pronunciato ex post all’esito del giudizio.
  • Esclusioni oggettive: l’ammissione è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, salvo il caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (principio ribadito anche per mediazione e negoziazione assistita).

3. Procedimento di ammissione e scelta del difensore

L’interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo (art. 78, comma 1, D.P.R. n. 115/2002). L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità, con firma autenticata dal difensore o secondo le modalità del D.P.R. n. 445/2000 (art. 78, comma 2).
Nel processo civile, la competenza ad ammettere la parte in via anticipata e provvisoria spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (C.O.A.) (art. 126 D.P.R. n. 115/2002), il quale comunica il provvedimento al magistrato davanti al quale pende il processo. Analoga competenza in via anticipata spetta al C.O.A. (che provvede entro 20 giorni) nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita; in tali casi, se viene raggiunto l’accordo, lo stesso C.O.A. conferma l’ammissione apponendo il visto di congruità sulla parcella dell’avvocato.

Nomina del difensore e divieto del doppio difensore

Ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n. 115/2002, chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell’ordine (anche al di fuori del distretto di Corte d’Appello competente, fermo restando il mancato riconoscimento delle spese e indennità di trasferta).
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1736/2020; Cass. n. 5639/2022; Cass. n. 33481/2022) ha enunciato un rigoroso principio di diritto: benché l’art. 91 del D.P.R. n. 115/2002 sia collocato nel titolo dedicato al processo penale, esso esprime un principio di carattere generale valido anche nel processo civile, secondo cui l’ammissione è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, e gli effetti dell’ammissione già concessa cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia.

4. Effetti dell’ammissione (art. 131 D.P.R. n. 115/2002)

Per effetto dell’ammissione al patrocinio, il rapporto si instaura tra la parte, il difensore e lo Stato: a norma dell’art. 85 del D.P.R. n. 115/2002, il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, ed ogni patto contrario è nullo. Inoltre, ai sensi dell’art. 98 c.p.c., l’attore ammesso al gratuito patrocinio è esonerato dalla prestazione della cauzione per il rimborso delle spese.

5. Revoca del beneficio e rimedi oppositivi (artt. 136 e 170)

L’ammissione deliberata dal Consiglio dell’Ordine ha natura provvisoria ed è soggetta al controllo del magistrato procedente. Ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. n. 115/2002, il magistrato revoca con decreto l’ammissione provvisoriamente disposta in tre ipotesi tassative:
  • insussistenza ab origine dei presupposti per l’ammissione (reddituali o di non manifesta infondatezza, ovvero in caso di nomina di due difensori);
  • sopravvenienza di modifiche alla situazione reddituale nel corso del giudizio tali da superare i limiti di legge;
  • aver l’interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La revoca per insussistenza originaria delle condizioni o per mala fede/colpa grave opera retroattivamente (ex tunc) (art. 136, comma 3), ripristinando l’obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della propria difesa e consentendo allo Stato il recupero delle spese eventualmente prenotate a debito o anticipate (art. 201).

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