Testo a cura dell’Avv. Maria Nunzia Garito. Aggiornato il 31 ottobre 2026.
Ai sensi dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato nel processo civile (oltre che in quello amministrativo, contabile e tributario) e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente, a condizione che le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
L’art. 75 del D.P.R. n. 115/2002 precisa l’estensione oggettiva del beneficio:
Un principio consolidato della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 11858/2020; Cass. n. 15175/2019; Cass. n. 30069/2017) stabilisce che il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile e di volontaria giurisdizione anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria (ad esempio nelle cause di modico valore dinanzi al Giudice di Pace ex artt. 82 e 318 c.p.c.). L’istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla giustizia, tutelando anche il non abbiente che, pur potendo stare in giudizio personalmente, ritenga di non essere in grado di operare da sé e richieda un avvocato per essere consigliato sulla consistenza dei propri diritti.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2022 e del recepimento normativo operato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il patrocinio a spese dello Stato è assicurato alla parte non abbiente anche per l’assistenza dell’avvocato:
Per accedere al beneficio in sede civile devono concorrere requisiti reddituali (soggettivi) e di merito (oggettivi):
Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio nel 2026 è fissato a € 13.659,64 annui imponibili, come stabilito dal Ministero della Giustizia.
L’interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo (art. 78, comma 1, D.P.R. n. 115/2002). L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità, con firma autenticata dal difensore o secondo le modalità del D.P.R. n. 445/2000 (art. 78, comma 2).
Nel processo civile, la competenza ad ammettere la parte in via anticipata e provvisoria spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (C.O.A.) (art. 126 D.P.R. n. 115/2002), il quale comunica il provvedimento al magistrato davanti al quale pende il processo. Analoga competenza in via anticipata spetta al C.O.A. (che provvede entro 20 giorni) nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita; in tali casi, se viene raggiunto l’accordo, lo stesso C.O.A. conferma l’ammissione apponendo il visto di congruità sulla parcella dell’avvocato.
Ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n. 115/2002, chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell’ordine (anche al di fuori del distretto di Corte d’Appello competente, fermo restando il mancato riconoscimento delle spese e indennità di trasferta).
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1736/2020; Cass. n. 5639/2022; Cass. n. 33481/2022) ha enunciato un rigoroso principio di diritto: benché l’art. 91 del D.P.R. n. 115/2002 sia collocato nel titolo dedicato al processo penale, esso esprime un principio di carattere generale valido anche nel processo civile, secondo cui l’ammissione è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, e gli effetti dell’ammissione già concessa cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia.
Per effetto dell’ammissione al patrocinio, il rapporto si instaura tra la parte, il difensore e lo Stato: a norma dell’art. 85 del D.P.R. n. 115/2002, il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, ed ogni patto contrario è nullo. Inoltre, ai sensi dell’art. 98 c.p.c., l’attore ammesso al gratuito patrocinio è esonerato dalla prestazione della cauzione per il rimborso delle spese.
L’ammissione deliberata dal Consiglio dell’Ordine ha natura provvisoria ed è soggetta al controllo del magistrato procedente. Ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. n. 115/2002, il magistrato revoca con decreto l’ammissione provvisoriamente disposta in tre ipotesi tassative:
La revoca per insussistenza originaria delle condizioni o per mala fede/colpa grave opera retroattivamente (ex tunc) (art. 136, comma 3), ripristinando l’obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della propria difesa e consentendo allo Stato il recupero delle spese eventualmente prenotate a debito o anticipate (art. 201).
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