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Mediazione obbligatoria e volontaria

Che cos’è, quando è obbligatoria, come si svolge e quali effetti produce.
Testo a cura dell’Avv. Maria Nunzia Garito. Aggiornato il 31 ottobre 2026.

1. Nozione di mediazione

La mediazione civile e commerciale è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie relativo a diritti disponibili, al quale chiunque può accedere per tentare una conciliazione senza ricorrere subito al giudice.

2. Mediazione volontaria

La mediazione volontaria ricorre quando le parti scelgono liberamente di avviare un tentativo di conciliazione, anche se la legge non lo impone.
Può essere utilizzata, in generale, nelle controversie civili e commerciali aventi a oggetto diritti disponibili.

Caratteri principali

  • è frutto di una scelta spontanea delle parti;
  • non costituisce, di regola, condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • può essere avviata depositando una domanda presso un Organismo di mediazione competente (ad esempio gli Organismi istituiti presso i Consigli degli ordini degli avvocati), indicando organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa.

3. Mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria è quella che la legge impone come passaggio preliminare prima di iniziare una causa in determinate materie.

Materie principali

La mediazione è condizione di procedibilità, tra l’altro, per controversie in materia di:
  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria;
  • diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • ulteriori materie indicate dalla legge.

Effetto processuale

Nelle materie previste dalla legge, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Se non viene esperita, il giudice può rilevare il difetto entro la prima udienza e, in mancanza di regolarizzazione, dichiarare l’improcedibilità della domanda.

4. Come si svolge

In sintesi:
  • la domanda si presenta presso un organismo territorialmente competente;
  • l’organismo nomina il mediatore e fissa il primo incontro tra 20 e 40 giorni dal deposito, salvo diverso accordo;
  • le parti devono partecipare personalmente; in presenza di giustificati motivi possono farsi rappresentare da soggetto munito dei necessari poteri;
  • nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e in quella demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati;
  • la condizione di procedibilità si considera soddisfatta anche se il primo incontro si conclude senza accordo.

5. Effetti della domanda di mediazione

Dal momento in cui la comunicazione della domanda giunge a conoscenza delle parti:
  • produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale;
  • impedisce la decadenza per una sola volta.

6. Differenza essenziale tra mediazione volontaria e obbligatoria

  • Volontaria: le parti scelgono se tentare la conciliazione.
  • Obbligatoria: il tentativo è imposto dalla legge come passaggio preliminare per poter proseguire in giudizio in specifiche materie.
Accanto alla mediazione obbligatoria prevista dalla legge e a quella volontaria, esiste anche la mediazione demandata dal giudice, che può essere disposta con ordinanza motivata nel corso del processo e diventa anch’essa condizione di procedibilità.

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