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La negoziazione assistita e la negoziazione assistita familiare

Come funziona lo strumento per risolvere in via amichevole una controversia, anche in materia di famiglia.
Testo a cura dell’Avv. Maria Nunzia Garito. Aggiornato il 31 ottobre 2026.

1. La negoziazione assistita in generale (artt. 2 e ss. D.L. n. 132/2014)

La negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), disciplinato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) e successivamente riformato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Attraverso la convenzione di negoziazione assistita, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, con l’assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per ciascuna parte.
La procedura non può avere ad oggetto diritti indisponibili.

Avvio e struttura del procedimento

L’invito: il procedimento si avvia con l’invio alla controparte, tramite l’avvocato, di un formale invito a stipulare la convenzione. L’invito deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, c.p.c. L’autografia della firma della parte sull’invito è certificata dall’avvocato.
La convenzione: deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità. Essa fissa il termine concordato per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.
Modalità di svolgimento e istruttoria: a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, la convenzione può prevedere la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche e gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza, nonché la facoltà di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti (attività di istruzione stragiudiziale) o dichiarazioni confessorie della controparte.

2. La negoziazione assistita in materia familiare (art. 6 D.L. n. 132/2014)

La negoziazione assistita familiare costituisce una figura speciale, disciplinata dall’art. 6 del D.L. n. 132/2014, mediante la quale le parti, assistite da almeno un avvocato per parte, possono definire consensualmente la crisi familiare senza ricorrere al tribunale.

Ambito di applicazione

Lo strumento può essere utilizzato per raggiungere una soluzione consensuale nei seguenti casi:
  • Tra coniugi: per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio (divorzio), nonché per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio precedentemente stabilite;
  • Tra genitori non coniugati: per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, o per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e la modifica delle condizioni già determinate;
  • Alimenti e mantenimento del maggiorenne: per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e per la determinazione o modifica degli alimenti ex art. 433 c.c.

Contenuto dell’accordo ed effetti

Nell’accordo gli avvocati devono dare atto di aver tentato di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. È altresì possibile pattuire trasferimenti immobiliari (con effetti obbligatori) e, in caso di divorzio o scioglimento dell’unione civile, prevedere la corresponsione di un assegno in unica soluzione (una tantum), la cui equità è certificata dagli avvocati.
L’accordo raggiunto ha la medesima efficacia dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti.

Il controllo del Pubblico Ministero e gli adempimenti successivi

L’accordo sottoscritto è trasmesso telematicamente dagli avvocati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente:
  • In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti: il Procuratore della Repubblica, se non ravvisa irregolarità, rilascia il nullaosta.
  • In presenza di figli (minori, incapaci, con handicap grave o non autosufficienti): l’accordo va trasmesso entro dieci giorni; il Procuratore lo autorizza solo se ritiene che risponda all’interesse dei figli. In caso contrario (o se ritiene opportuno l’ascolto dei minori), lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, che fissa la comparizione delle parti.
Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione, l’avvocato ha l’obbligo di trasmettere copia autenticata dell’accordo, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000), nonché al Consiglio dell’Ordine per la conservazione nell’apposito archivio.

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