Testo a cura dell’Avv. Maria Nunzia Garito. Aggiornato il 31 ottobre 2026.
Dopo la riforma Cartabia, la figura del curatore speciale del minore ha assunto una disciplina più organica e centrale nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Il nuovo rito unitario prevede espressamente che il giudice, a tutela del minore, possa nominare d’ufficio il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, e dedica una norma specifica alla sua nomina nel nuovo art. 473-bis.8 c.p.c.
In particolare, il giudice deve nominare il curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, quando:
Fuori da questi casi, il giudice può comunque nominarlo quando i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del figlio.
La riforma valorizza il curatore speciale non solo come rappresentante processuale, ma anche come possibile titolare di specifici poteri di rappresentanza sostanziale, attribuibili dal giudice nel provvedimento di nomina o successivamente. Inoltre, il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’art. 315-bis, terzo comma, c.c., nel rispetto dei limiti previsti dal rito familiare. Il collegamento con il diritto del minore all’ascolto è confermato anche dall’art. 473-bis.5 c.p.c., che impone di informare il minore ultraquattordicenne della possibilità di chiedere la nomina del curatore speciale.
Sul piano generale, restano applicabili gli artt. 78, 79 e 80 c.p.c., richiamati espressamente dall’art. 473-bis.8. Ne deriva che la nomina risponde alla funzione tipica di supplire alla mancanza o all’inadeguatezza della rappresentanza, oppure al conflitto di interessi col rappresentante; l’istanza può essere proposta, oltre che dal pubblico ministero, anche dal minore, dai prossimi congiunti o da altra parte interessata; se la necessità sorge nel corso del procedimento, provvede d’ufficio il giudice che procede.
La giurisprudenza successiva alla riforma conferma la centralità garantistica dell’istituto. La Cassazione ha ribadito che, nei giudizi riguardanti provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore non già rappresentato da un tutore deve essere nominato un curatore speciale, e che la sua omissione determina la nullità del giudizio per violazione del contraddittorio. La stessa giurisprudenza ha però precisato che il conflitto di interessi non è sempre “in re ipsa” in ogni procedimento che coinvolga un minore.
In sintesi, dopo la Cartabia il curatore speciale del minore è divenuto uno snodo essenziale di tutela del contraddittorio e del superiore interesse del minore: non più figura meramente eventuale, ma presidio processuale espresso, con presupposti normativi tipizzati, poteri più chiari e un ruolo rafforzato nella rappresentanza e nell’ascolto del minore.
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