Skip to content
Il martelletto del giudice in un'aula di tribunale

L’assegno di mantenimento per i figli

Pubblicato in:

Maria Nunzia Garito

In breve

  • Il mantenimento dei figli si fonda sugli artt. 30 Cost., 315-bis e 316-bis c.c.: ciascun genitore contribuisce in proporzione alle proprie risorse e alla propria capacità di lavoro.
  • L’assegno ordinario si determina con i cinque parametri dell’art. 337-ter, comma 4, c.c., senza percentuali fisse sul reddito.
  • Le spese straordinarie si ripartiscono in modo proporzionale (non sempre al 50%) e, in molti casi, richiedono il consenso preventivo dell’altro genitore.
  • Per le spese routinarie il provvedimento di separazione o divorzio è già titolo esecutivo; per quelle straordinarie in senso stretto serve un giudizio (anche un decreto ingiuntivo).
  • Molti Tribunali, tra cui Milano, hanno adottato linee guida su spese ordinarie e straordinarie.

1. Inquadramento normativo e principi generali dell’obbligo di mantenimento dei figli

Nell’ordinamento giuridico italiano, il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento della prole trova il proprio fondamento primario nell’art. 30 della Costituzione, il quale sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Sul piano della legislazione ordinaria, tale precetto costituzionale è declinato attraverso una serie coordinata di disposizioni del Codice Civile:

  • Art. 315-bis, comma 1, c.c., stabilisce che il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
  • Art. 316-bis, comma 1, c.c., norma cardine che disciplina il concorso negli oneri, disponendo che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Qualora i genitori non dispongano di mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.
  • Artt. 337-bis e 337-ter c.c. (nonché l’art. 6 della Legge n. 898/1970 per il divorzio), che regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento nella fase patologica e disgregativa dell’unione (separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nullità e procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio).

Estensione ai figli maggiorenni e decorrenza delle modifiche

L’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Ai sensi dell’art. 337-septies c.c., il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico (da versarsi direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice, che può disporne il versamento al genitore convivente che provvede materialmente ai bisogni del figlio, il quale gode di una legittimazione concorrente o straordinaria ad agire iure proprio). Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano invece integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori (art. 337-septies, comma 2, c.c. e art. 473-bis.9 c.p.c.).

Inoltre, le statuizioni sul mantenimento sono sempre adottate rebus sic stantibus: ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c., i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo al mutare dei presupposti di fatto.

2. Contributo di mantenimento ordinario: come viene determinato

Quando cessa la convivenza tra i genitori, il mantenimento della prole si attua in due forme complementari:

  • Mantenimento in via diretta: ciascun genitore provvede direttamente a soddisfare i bisogni del figlio nei periodi in cui quest’ultimo permane presso di lui e attraverso l’assunzione dei compiti domestici e di cura.
  • Contributo di mantenimento ordinario (assegno perequativo): poiché i tempi di permanenza e le risorse economiche dei genitori sono raramente identici, il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.

L’assegno periodico fisso, solitamente frazionato in 12 mensilità ma calcolato sulle esigenze annuali della prole, non costituisce un mero rimborso delle spese sostenute nel singolo mese dal genitore collocatario; ne consegue che il genitore obbligato non è esonerato dal versarlo nei periodi (come le vacanze estive) in cui il figlio si trova presso di lui. Ai sensi dell’art. 337-ter, comma 5, c.c., l’assegno è inoltre soggetto ad adeguamento automatico agli indici ISTAT, salvo diverso parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Assegno di mantenimento ordinario: i cinque parametri legali dell’art. 337-ter, comma 4, c.c.

La quantificazione dell’assegno ordinario sfugge a qualsiasi rigidità matematica. Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 17903 del 22/06/2023 e Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 25421 del 16/09/2025), nel nostro ordinamento non esiste un criterio fisso o predeterminato che destini al mantenimento una quota percentuale fissa dei redditi dell’obbligato, poiché un simile automatismo finirebbe per penalizzare il coniuge più debole.

Il legislatore ha invece dettato nell’art. 337-ter, comma 4, c.c. cinque parametri elastici che il giudice deve valutare in modo integrato:

«Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  • le attuali esigenze del figlio.
  • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  • le risorse economiche di entrambi i genitori.
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.»

3. Differenze tra mantenimento ordinario e spese straordinarie: l’evoluzione giurisprudenziale

A livello codicistico non esiste una definizione normativa esplicita che distingua le «spese ordinarie» dalle «spese straordinarie». La distinzione è di elaborazione pretoria e nasce dall’esigenza pratica di non comprimere nel forfettario assegno mensile esborsi che, se inclusi a priori, violerebbero il principio di proporzionalità (arricchendo o impoverendo ingiustamente uno dei genitori) o rischierebbero di privare il figlio di cure o apporti indispensabili qualora il genitore collocatario non avesse le risorse per farvi fronte col solo assegno cumulativo (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza n. 1562 del 23/01/2020; Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 3835 del 15/02/2021).

4. Criteri di ripartizione, concertazione preventiva e recupero coattivo delle spese straordinarie

A) La ripartizione pro quota tra i genitori

Anche per la suddivisione delle spese straordinarie non opera automaticamente la regola civilistica generale della ripartizione paritaria (50% ciascuno) propria delle obbligazioni solidali. Come ribadito dalla giurisprudenza (Trib. Salerno, Sentenza n. 5321 del 23/11/2023, che richiama Cass. civ., Sez. I, n. 23903/2023 e Cass. civ., Sez. I, n. 15229/2023; nonché Trib. Roma, Sentenza n. 3307/2016 e n. 6836/2016), la ripartizione delle spese extra-assegno deve avvenire nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità di cui agli artt. 316-bis e 337-ter, comma 4, c.c., tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno.

Pertanto:

  • La ripartizione viene fissata nella misura del 50% ciascuno solo laddove non sussistano sensibili squilibri economici tra i genitori (o qualora l’eventuale divario reddituale sia già stato interamente riequilibrato tramite l’entità dell’assegno ordinario e l’assegnazione della casa familiare).
  • In presenza di marcate disparità economico-reddituali, il giudice ripartisce le spese straordinarie secondo quote asimmetriche proporzionali (ad esempio, 75% a carico di un genitore e 25% a carico dell’altro, oppure due terzi e un terzo, o ancora, in casi estremi, ponendole interamente a carico di un solo genitore).
  • Come precisato da Cass. civ. n. 15229/2023 (citata in Trib. Salerno n. 5321/2023), la contribuzione straordinaria non ha una funzione meramente perequativa come l’assegno fisso, ma mira ad assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli ritenute proporzionate al loro interesse.

B) Il regime del preventivo accordo (concertazione) e il superamento del dissenso

La distinzione tra le diverse tipologie di spese extra-assegno incide direttamente sull’onere di preventiva concertazione tra i genitori:

  • Assenza dell’obbligo di preventivo accordo: non richiedono alcuna preventiva concertazione le spese extra-assegno routinarie/obbligatorie (es. libri di testo, ticket SSN, farmaci prescritti), le spese mediche urgenti e indifferibili, le spese che siano consequenziali a scelte di indirizzo già concordate tra i genitori (es. rette o tasse successive all’iscrizione già condivisa a un determinato corso di studi o attività), nonché le spese deliberate dal genitore cui sia stato attribuito l’affidamento super-esclusivo (o rafforzato ex art. 337-quater, comma 3, c.c.) nell’ambito delle materie a lui riservate.
  • Necessità del preventivo accordo e meccanismo del silenzio-assenso: per le spese straordinarie in senso stretto (non urgenti, voluttuarie, privatistiche o inerenti a decisioni di maggiore interesse ex art. 337-ter, comma 3, c.c.), è richiesto il preventivo consenso di entrambi i genitori. Nei Protocolli di molti Tribunali è previsto un meccanismo procedurale specifico: il genitore che intende effettuare la spesa deve inviare una richiesta scritta (via PEC, raccomandata, e-mail o altro mezzo tracciabile) all’altro genitore; quest’ultimo ha l’onere di manifestare un motivato dissenso scritto entro un termine breve (solitamente 10 o 20 giorni), decorso il quale il silenzio vale come consenso (silenzio-assenso).
  • Tutela del minore in caso di mancata concertazione o dissenso ingiustificato: secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (recepito, tra le altre, da Trib. Salerno n. 5321/2023, Trib. Avellino n. 658/2020 e Trib. Trani n. 1035/2025), anche qualora una spesa straordinaria sia stata sostenuta unilateralmente dal genitore collocatario senza previa consultazione o contro il parere dell’altro genitore, il diritto al rimborso pro quota non è escluso tout court. Il giudice, investito della controversia, deve accordare il rimborso qualora accerti che l’altro genitore non ha addotto validi motivi di dissenso e che la spesa rispondeva effettivamente all’interesse morale e materiale del minore, era proporzionata all’utilità ed era economicamente sostenibile rispetto al tenore di vita familiare e alle condizioni patrimoniali dei genitori.

C) Azionabilità in via esecutiva e formazione del titolo (Cass. n. 3835/2021 e n. 1803/2022)

Uno degli aspetti processuali più rilevanti riguarda le modalità con cui il genitore che ha anticipato la spesa (e che abbia regolarmente documentato l’esborso mediante fatture, ricevute o scontrini fiscali parlanti) può agire per recuperare la quota spettante al genitore inadempiente.

Come definitivamente scolpito dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 3835 del 15/02/2021 e l’Ordinanza n. 1803 del 20/01/2022 (seguite dalla giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Nocera Inferiore n. 224/2024 e Trib. Trani n. 1035/2025), occorre distinguere due diversi binari processuali:

  • Per le spese extra-assegno «routinarie» (scolastiche e mediche prevedibili): il provvedimento originario (sentenza di separazione o divorzio, ordinanza presidenziale o decreto di omologa) che pone tali spese pro quota a carico dei genitori costituisce già di per sé valido titolo esecutivo. Il genitore anticipatario non ha bisogno di promuovere un nuovo giudizio di cognizione (né ha interesse ad agire in via monitoria, pena la declaratoria di difetto di interesse ad agire o inammissibilità della domanda, come rilevato da Trib. Teramo n. 566/2023 e Trib. Trani n. 1035/2025), ma può agire direttamente in via esecutiva notificando l’atto di precetto sulla base del titolo originario, avendo solo l’onere di elencare le voci in precetto e allegare la documentazione giustificativa della spesa affinché l’importo sia determinabile con una semplice operazione aritmetica. Resta salvo il diritto del genitore intimato di proporre opposizione all’esecuzione per contestare la sussistenza del credito.
  • Per le spese straordinarie «in senso stretto» (imprevedibili, rilevanti ed eccezionali): poiché esulano dall’ordinario regime di vita e richiedono una verifica sull’effettiva sopravvenienza, sull’entità, sul consenso prestato o, in mancanza di accordo, sulla rispondenza all’interesse del figlio e sulla sostenibilità economica, il provvedimento originario di separazione o divorzio non costituisce titolo esecutivo autonomamente azionabile. In caso di inadempimento dell’altro genitore, il genitore anticipatario dovrà necessariamente promuovere un autonomo giudizio di cognizione (anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo) per formare uno specifico titolo esecutivo che accerti la debenza e la quantificazione del rimborso.

D) Da ultimo: le Linee guida dei Tribunali

Poiché il nostro Ordinamento non indica con precisione quali spese siano da considerare ordinarie e quali straordinarie, i vari Tribunali hanno sottoscritto con i Consigli degli ordini degli avvocati delle linee guida che, salvo diverso accordo tra le parti, regolamentano le modalità di individuazione, richiesta e pagamento delle spese stesse.

Si vedano, a titolo esemplificativo, le recenti Linee guida del Tribunale di Milano (PDF).

Per approfondire

Hai bisogno di un parere sul tuo caso? Lo Studio Legale Garito offre consulenze in studio a Monza e on line, con pratiche in tutta Italia. Puoi scrivere o chiamare dalla pagina Contatti o telefonare al 039 6150659.