L’assegno di separazione e l’assegno di divorzio
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In breve
- Nella separazione l’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) spetta al coniuge senza addebito che non ha adeguati redditi propri; nel divorzio l’assegno divorzile è regolato dall’art. 5, comma 6, L. 898/1970.
- Dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018, l’assegno divorzile ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa: non mira a ricostruire il tenore di vita matrimoniale.
- Non esistono tabelle o formule di legge: il giudice decide con una valutazione complessiva di redditi, patrimoni, durata del matrimonio e contributo dato alla famiglia.
- Gli assegni periodici sono rivalutati secondo gli indici ISTAT e possono essere modificati; l’una tantum è possibile solo nel divorzio, su accordo delle parti, e chiude definitivamente i rapporti patrimoniali.
1. Premessa e inquadramento sistematico
Nell’ordinamento giuridico italiano, la crisi coniugale può articolarsi in due fasi distinte — la separazione personale e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) — a ciascuna delle quali corrisponde uno specifico strumento di tutela economico-patrimoniale in favore del coniuge economicamente più debole: l’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile nel divorzio.
Sebbene entrambi gli istituti traggano fondamento dal principio costituzionale di solidarietà (artt. 2 e 29 Cost.), essi rispondono a logiche profondamente diverse, riflesse nelle rispettive fonti normative:
- l’assegno di mantenimento trova la propria disciplina nell’art. 156 del Codice Civile;
- l’assegno divorzile è regolato dall’art. 5, comma 6, della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall’art. 10 della Legge 6 marzo 1987, n. 74).
2. L’assegno di mantenimento nella separazione personale (art. 156 c.c.)
2.1. Presupposti applicativi
Ai sensi dell’art. 156, commi 1 e 2, c.c., il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri; l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Dalla formulazione normativa e dalla costante elaborazione giurisprudenziale emergono quattro presupposti concorrenti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento:
- Domanda di parte: l’esplicita richiesta formulata nel giudizio di separazione dal coniuge istante.
- Non addebitabilità della separazione: il richiedente non deve aver subito una pronuncia di addebito della separazione per violazione dei doveri coniugali. Qualora al coniuge sia addebitata la separazione, egli perde il diritto al mantenimento e conserva unicamente, ove versi in uno stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, il diritto agli alimenti ex artt. 433 e ss. c.c., la cui misura è ontologicamente inferiore e parametrata ai soli bisogni primari di vita.
- Mancanza di «adeguati redditi propri»: il presupposto del mantenimento non richiede uno stato di bisogno estremo, bensì l’inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente.
- Disparità economica e disponibilità di mezzi da parte dell’obbligato: deve sussistere uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti e il coniuge onerato deve disporre di risorse idonee a sostenere l’esborso.
2.2. Funzione e parametro del «tenore di vita»
Poiché durante la separazione permane il vincolo coniugale e l’obbligo di assistenza materiale, la giurisprudenza di legittimità e di merito continua a ravvisare la funzione dell’assegno di mantenimento nella salvaguardia temporanea del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o comunque offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi.
Tuttavia, le corti precisano che il concetto di tenore di vita va letto in senso diacronico: poiché la disgregazione del nucleo familiare comporta un inevitabile aumento delle spese fisse (dovendosi mantenere due distinte economie domestiche), il parametro di riferimento per misurare l’adeguatezza dei redditi non è soltanto il tenore di vita pregresso della coppia, ma anche quello concretamente sostenibile all’attualità con le effettive potenzialità economiche dei coniugi, rapportato alle mutate esigenze e alle nuove spese dei due nuclei separati.
3. L’assegno divorzile (art. 5, comma 6, L. n. 898/1970) e l’evoluzione giurisprudenziale
3.1. Il quadro normativo
L’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970 stabilisce che il tribunale, con la sentenza di divorzio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno «quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive», tenendo conto:
- delle condizioni dei coniugi;
- delle ragioni della decisione;
- del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
- del reddito di entrambi; valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
3.2. Il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali
L’interpretazione del concetto di «adeguatezza dei mezzi» ha conosciuto una profonda evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione:
- L’orientamento tradizionale (Cass., Sez. Un., n. 11490/1990): per quasi trent’anni, il parametro di riferimento per valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente è stato individuato — analogamente alla separazione — nel mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
- La svolta dell’autosufficienza economica (Cass., Sez. I, n. 11504/2017): nel 2017 la Prima Sezione Civile ha abbandonato il parametro del tenore di vita matrimoniale, ritenendolo incompatibile con l’estinzione definitiva del rapporto coniugale e fonte di possibili rendite parassitarie. La Corte ha introdotto un giudizio rigidamente bifasico, ancorando la fase dell’an debeatur al principio di autoresponsabilità economica e al parametro esclusivo dell’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente.
- L’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 18287/2018): componendo il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno superato sia il criterio del tenore di vita endoconiugale, sia il parametro astratto della mera autosufficienza economica, sia la rigida distinzione tra criteri attributivi (an) e criteri determinativi (quantum).
3.3. La natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa
Secondo il consolidato principio di diritto inaugurato dalle Sezioni Unite n. 18287/2018 e costantemente confermato dalla giurisprudenza successiva, all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.
I cardini dell’attuale diritto vivente sono i seguenti:
- Precondizione dello squilibrio economico: la disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi opera unicamente come precondizione fattuale; una volta accertata, il giudice deve applicare in posizione equiordinata gli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 per decidere sia sull’attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
- Valutazione causale della disparità e sacrificio professionale: il giudice deve verificare rigorosamente se lo squilibrio economico attuale sia la conseguenza delle scelte condivise di conduzione della vita familiare e della ripartizione dei ruoli all’interno della coppia, che abbiano comportato per il richiedente il sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali a vantaggio della famiglia e della formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge.
- Irrilevanza dell’abbandono totale del lavoro (Cass. n. 27945/2023): la giurisprudenza più recente ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell’assegno in funzione perequativo-compensativa, non è necessario che il coniuge richiedente abbia abbandonato totalmente l’attività lavorativa, né che il patrimonio dell’altro coniuge si sia formato esclusivamente grazie al suo apporto. È invece sufficiente la dimostrazione del fatto oggettivo del sacrificio economico sopportato per aver optato per un impiego meno remunerativo (es. part-time) o per aver rinunciato a promozioni, incarichi o avanzamenti di carriera al fine di dedicare maggior tempo al coniuge, ai figli e alla casa.
- L’assegno con funzione esclusivamente assistenziale (Cass. n. 19306/2023): qualora non emerga un profilo compensativo-perequativo (ad esempio per la breve durata del matrimonio o per l’assenza di sacrifici professionali), la funzione assistenziale può comunque assumere rilevanza prevalente ed autonoma in presenza di tre condizioni concorrenti: a) l’effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’istante, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento; b) l’assenza di strumenti alternativi di tutela (altri soggetti obbligati o forme di sostegno pubblico); c) la capacità economica dell’ex coniuge onerando, il quale abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte del richiedente.
4. Criteri di calcolo e quantificazione
Nel nostro ordinamento non esistono tabelle matematiche o formule aritmetiche vincolanti per il calcolo degli assegni coniugali; la quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di un’analisi comparativa e globale delle sostanze delle parti.
4.1. Il calcolo dell’assegno di mantenimento nella separazione
Per determinare il quantum dell’assegno ex art. 156 c.c., il giudice mette a confronto le complessive posizioni economiche delle parti, valutando non solo i redditi in denaro, ma ogni utilità suscettibile di valutazione economica. In particolare, si tiene conto di:
- Redditi e patrimonio di entrambi i coniugi: stipendi, pensioni, proventi da qualsiasi attività, risparmi investiti, crediti esigibili, proprietà mobiliari e immobiliari (sia per il loro valore implicito sia per i proventi ricavabili dalla loro locazione o vendita).
- Disponibilità della casa coniugale e oneri abitativi: il godimento gratuito della casa familiare (o di altro immobile) rappresenta un’utilità economica di rilievo per il beneficiario, mentre per l’altro coniuge vengono computati in detrazione gli esborsi sostenuti per il canone di locazione di una nuova abitazione o per il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti contratti per l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile familiare.
- Attitudine al lavoro proficuo (capacità di guadagno): la potenziale capacità lavorativa del coniuge richiedente incide sulla riduzione o esclusione dell’assegno solo qualora venga riscontrata in termini di effettiva e concreta possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, valutata alla luce di fattori individuali e ambientali specifici (età, condizioni di salute, titolo di studio, esperienze lavorative pregresse, tempo trascorso dall’ultima occupazione e condizioni del mercato del lavoro locale), con esclusione di mere valutazioni astratte o ipotetiche.
- Obblighi di mantenimento verso la prole: il calcolo tiene conto del contributo diretto o indiretto già posto a carico del coniuge obbligato per il mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (anche nati da altre relazioni).
4.2. Il calcolo dell’assegno divorzile
Nella quantificazione dell’assegno divorzile, il giudice non mira a ricostituire il tenore di vita matrimoniale né a colmare aritmeticamente il divario reddituale tra gli ex coniugi. Il calcolo si articola secondo la funzione che viene in rilievo nel caso concreto:
- Quantificazione in funzione perequativo-compensativa: l’importo viene calibrato in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo personale ed economico fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell’ex coniuge. A tal fine, il giudice effettua una valutazione integrata e prognostica che pondera:
- l’entità del sacrificio professionale ed economico sopportato dal richiedente;
- la durata del matrimonio (elemento che funge da moltiplicatore del rilievo causale del contributo endofamiliare);
- l’età del richiedente e le sue condizioni di salute, al fine di verificare la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale e ricollocarsi adeguatamente sul mercato del lavoro;
- la consistenza dei patrimoni mobiliari e immobiliari (inclusa l’eventuale suddivisione del patrimonio familiare già intervenuta) e gli oneri gravanti su ciascuna parte.
- Quantificazione in funzione esclusivamente assistenziale: ove l’assegno sia riconosciuto unicamente per sopperire a una sopravvenuta e incolpevole non autosufficienza economica dell’ex coniuge (in assenza di squilibri derivanti da sacrifici endofamiliari), la Suprema Corte ha stabilito che la quantificazione deve effettuarsi tendenzialmente sulla base dei più ristretti criteri alimentari di cui all’art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti in ragione della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti in passato dall’ex coniuge onerato.
4.3. Modalità di corresponsione e adeguamento automatico
Sia l’assegno di separazione sia l’assegno divorzile vengono ordinariamente liquidati mediante una somministrazione periodica (mensile), per la quale viene disposta la rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI), al fine di preservarne il potere d’acquisto rispetto alla svalutazione monetaria (espressamente prevista dall’art. 5, comma 7, L. n. 898/1970, salvo il caso di palese iniquità motivata dal tribunale).
La c.d. ‘una tantum’
Esclusivamente in sede di divorzio, ai sensi dell’art. 5, comma 8, L. n. 898/1970, su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione (una tantum), previo controllo di equità da parte del tribunale; in tale ipotesi, la liquidazione definisce in via tombale i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi e preclude la proposizione di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico. Al contrario, gli assegni periodici (tanto di separazione quanto di divorzio) sono sempre assoggettati alla clausola rebus sic stantibus e possono essere revocati o modificati qualora sopravvengano giustificati motivi di fatto o patrimoniali.
Per approfondire
- L’assegno di mantenimento per i figli
- La negoziazione assistita e quella familiare
- Il gratuito patrocinio nelle cause civili
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